Dal 17 marzo prossimo i soggetti passivi IVA residenti in Italia non dovranno più emettere autofattura per i SERVIZI intracomunitari acquisiti ma dovranno integrare la fattura ricevuta. L'integrazione avviene con l'applicazione dell'IVA all'importo netto riportato in fattura secondo l'aliquota IVA idonea. Quindi chi acquista servizi e beni all'interno della Comunità Europea non dovrà più produrre l'autofattura. La fattura ricevuta va registrata entro 15 giorni dal suo ricevimento e la fattura si registra sia nel registro IVA acquisti sia nel registro IVA vendite. Per i servizi acquistati extra UE rimane invece l'obbligo di produrre autofattura.
Le spese sostenute per nome e per conto del cliente sono fatturabili senza IVA. Infatti, secondo l'art. 15 della legge IVA (D.P.R. 633/72), solo le spese che sono anticipazioni per nome e per conto del cliente possono essere riportate in fattura senza IVA mentre le forfettizzazioni di spese devono essere ivate. Faccio due esempi: 1)Quando il commercialista deposita il bilancio d'esercizio sostiene un costo per nome e per conto del suo cliente quindi inserisce tale costo in fattura senza ivarlo. Quindi vedremo scritto € 127,00 senza IVA secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 633/72 perché la Camera di Commercio competente addebita tale importo allo Studio. 2)Quando invece un'azienda inserisce in fattura un rimborso spese chilometrico deciso forfait (ad esempio 0,20 € per km percorso) deve ivare tale costo se non ha a disposizione un piè di lista attendibile con intestazioni corrette delle relative fatture. L'importo va ivato perché non ci sono documenti c...
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