Quando si riceve un compenso per una prestazione lavorativa occasionale, il collaboratore deve produrre una ricevuta di pagamento che indichi il motivo per cui riceve il compenso (l'oggetto del contratto), l'importo e la relativa ritenuta d'acconto del 20% che deve essere versata dal datore di lavoro in quanto sostituto d'imposta e deve apporre marca da bollo di € 2,00 se l'importo della collaborazione è superiore ad € 77,47 e non ha IVA.
Quindi nella ricevuta prodotta in seguito ad una collaborazione occasionale si applica solo la ritenuta d'acconto pari al 20% ma non l'IVA e si applica marca da bollo di € 2,00 (a carico del collaboratore) solo se il compenso supera € 77,47.
Quindi nella ricevuta prodotta in seguito ad una collaborazione occasionale si applica solo la ritenuta d'acconto pari al 20% ma non l'IVA e si applica marca da bollo di € 2,00 (a carico del collaboratore) solo se il compenso supera € 77,47.
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