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Start-up innovative (cosidette STI)

Interessante possibilità per le start-up che rispettano i criteri del Decreto Sviluppo - bis o Restart Italia (D.L. n.179/2012).

Con questo decreto viene istituito il "Registro delle Start Up Innovative" all'interno delle Camere di Commercio.

Analizziamo quali sono i vantaggi derivanti dall'iscrizione:

- Risparmio delle spese della Camera di Commercio attraverso l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, dell'imposta di bollo e del diritto annuale;

- Interessanti agevolazioni per chi investe nella start-up innovativa grazie a una detrazione d'imposta del 19% (innalzata al 25% se la start-up è a vocazione sociale o si occupa di innovazione in ambito energetico) per le persone fisiche e a una deduzione (variazione in diminuzione del reddito imponibile) del 20% per le persone giuridiche (anche in questo caso aumentata del 27 % se l'investimento riguarda una start-up è a vocazione sociale o si occupa di innovazione in ambito energetico);

- Vantaggi nella stipulazione di contratti di lavoro subordinato (che approfondirò nel prossimo post).

Ma chi può iscriversi a questo Registro?

I criteri sono i seguenti:

- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;

- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Infine deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali perimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

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