Agli ex minimi può essere applicato sia il regime ordinario/contabilità semplificata in cui si paga IRAP pari a 3,90% con soglia di abbattimento a euro 9.500 oppure il regime che funge da proseguimento di quello prima utilizzato, ossia il regime per gli ex minimi, applicabile laddove il fatturato del soggetto non superi euro 30.000 e senza assoggettamento ad IRAP.
Le spese sostenute per nome e per conto del cliente sono fatturabili senza IVA. Infatti, secondo l'art. 15 della legge IVA (D.P.R. 633/72), solo le spese che sono anticipazioni per nome e per conto del cliente possono essere riportate in fattura senza IVA mentre le forfettizzazioni di spese devono essere ivate. Faccio due esempi: 1)Quando il commercialista deposita il bilancio d'esercizio sostiene un costo per nome e per conto del suo cliente quindi inserisce tale costo in fattura senza ivarlo. Quindi vedremo scritto € 127,00 senza IVA secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 633/72 perché la Camera di Commercio competente addebita tale importo allo Studio. 2)Quando invece un'azienda inserisce in fattura un rimborso spese chilometrico deciso forfait (ad esempio 0,20 € per km percorso) deve ivare tale costo se non ha a disposizione un piè di lista attendibile con intestazioni corrette delle relative fatture. L'importo va ivato perché non ci sono documenti c...
Commenti
Posta un commento